vendita di motopeschereccio


 

Not. Francesco Grassi Bertazzi

fgrassibertazzi@notariato.it

20.11.2001

 

La vendita di motopeschereccio da parte di una societā čatto soggetto ad IVA?

 

L'acquirente, pur titolare di partita IVA, non č ancora iscritto al Registro delle Imprese: alla Capitaneria di Porto hanno detto che prima deve iscriversi al R.I.P.

 

 


 

Not. Marco Gori

mgori@notariato.it

20.11.2001

 

La vendita di imbarcazione effettuata da parte di un soggetto IVA non č da assoggettare all'imposta (cfr. art. 8 bis, lett. a), D.P.R. 633/1972): va, comunque, registrata a tassa fissa in virtų del combinato disposto degli artt. 21, c. 6, D.P.R. 633/1972 e 40, c. 1, D.P.R. 131/1986.

Si tratta di un'operazione esente da IVA, ma ad essa astrattamente assogettabile e come tale soggetta al particolare regime, di cui all'articolo 40, D.P.R. 131/1986.

 

L'iscrizione al RIP č necessaria per ottenere l'autorizzazione alla pesca costiera, non certamente per acqusitare il bene.

 

 


 

Not. Flavia De Felice

fdefelice@notariato.it

21.11.2001

 

Ai sensi dell'art. 8 bis, D.P.R. 633/1972 (IVA) la cessione di navi destinate alla pesca č assimilata alla cessione all'esportazione ed č, quindi, atto soggetto ad IVA, ma esente dal pagamento dell'imposta.

 

L'Ufficio del Registro di San Benedetto del Tronto si era "inventato" che la vendita di motopeschereccio costituirebbe una cessione di azienda e, pertanto, la tassava al 3% con conseguente fuga di clienti verso altri lidi ...